Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 9/50

Congedo di maternità, flessibilità e divieto di lavoro notturno

Il congedo di maternità dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 comprende di regola i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. L'art. 20 consente la cosiddetta flessibilità, cioè di astenersi dal mese precedente il parto e nei quattro successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che l'opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La legge di bilancio 2019 ha aggiunto la possibilità di lavorare fino al parto e fruire dei cinque mesi successivi, sempre con le stesse attestazioni mediche.

Qui il ruolo del servizio di prevenzione è concreto: il medico competente può attestare l'assenza di pregiudizio solo se la mansione svolta nell'ultimo periodo è compatibile, e questo dipende dalla valutazione dei rischi. Se la lavoratrice opera in reparto con lavori vietati e non è stata spostata, la flessibilità non è attestabile.

L'art. 53 vieta di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Lo stesso articolo prevede che alcune categorie, tra cui la madre di un figlio di età inferiore a tre anni, non siano obbligate a prestare lavoro notturno. Nelle aziende a ciclo continuo, come cartiere o impianti chimici, la turnistica va quindi rivista prima del rientro, non improvvisata il giorno stesso, verificando anche le reperibilità notturne.