Il rientro dopo il congedo è una fase che molte aziende trattano solo sul piano amministrativo, mentre è a tutti gli effetti un momento di rivalutazione. Fino ai sette mesi di età del figlio restano in vigore i divieti dell'Allegato A, salvo quelli limitati alla gestazione e al congedo, e i divieti della seconda parte dell'Allegato B per l'allattamento; fino all'anno di età resta il divieto di lavoro notturno. Inoltre i rischi dell'Allegato C che possono interessare l'allattamento, come gli agenti chimici che passano nel latte materno, vanno verificati di nuovo.
L'art. 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo di un'ora ciascuno, cumulabili nella giornata, quando l'orario è almeno di sei ore; uno solo quando l'orario è inferiore. I riposi sono ridotti a mezz'ora ciascuno se la lavoratrice utilizza un asilo nido o una struttura istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.
Sul piano dei luoghi di lavoro l'Allegato IV, al punto sui locali di riposo, prevede che le lavoratrici incinte e le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. In un centro logistico questo si traduce in un locale riservato, pulito, con poltrona reclinabile o lettino, lavabo e possibilmente un piccolo frigorifero per conservare il latte, invece di una sedia nello spogliatoio. Il colloquio di rientro con la lavoratrice, il preposto e se necessario il medico competente evita equivoci sulle attività consentite.