L'Allegato I della L. 977/1967 elenca agenti, processi e lavori ai quali gli adolescenti non possono essere adibiti. Tra gli agenti fisici figurano l'atmosfera a pressione superiore a quella naturale e il rumore con esposizione superiore ai valori superiori di azione; tra gli agenti biologici quelli dei gruppi 3 e 4 del Titolo X; tra gli agenti chimici quelli con le classificazioni di pericolo più gravi, come tossicità acuta, corrosività, esplosività, cancerogenicità e mutagenicità, l'amianto e il piombo.
L'elenco dei processi e lavori comprende, tra gli altri, la fabbricazione e la manipolazione di esplosivi e fuochi d'artificio, i lavori di mattatoio, la manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica esclusi ascensori e montacarichi, i lavori che comportano rischi di crollo e il montaggio e lo smontaggio delle armature delle costruzioni, i lavori in pozzi, cisterne e ambienti assimilabili, le lavorazioni nelle fonderie, i lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e retribuiti a cottimo. Le voci sono numerose e vanno lette per intero.
La legge consente deroghe per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, soltanto per il tempo strettamente necessario e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione. Nei percorsi scuola-lavoro il tutor aziendale deve quindi conoscere l'elenco: uno studente del quarto anno di meccanica può osservare una lavorazione al tornio, ma non può essere lasciato a condurre il carrello elevatore per recuperare un pallet.