Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 16/50

Orario, riposi e lavoro notturno degli adolescenti

Gli adolescenti non possono superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, come stabilisce l'art. 18 della L. 977/1967. Quando l'orario giornaliero supera le quattro ore e mezza, l'art. 20 impone un riposo intermedio di almeno un'ora, che i contratti collettivi possono ridurre a mezz'ora. L'art. 22 riconosce un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica, con alcune eccezioni per settori specifici, come quello turistico e dello spettacolo.

Il lavoro notturno è vietato dall'art. 15: per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive che comprenda l'intervallo tra le 22 e le 6 oppure tra le 23 e le 7. Sono previste deroghe limitate per gli adolescenti oltre i 16 anni in caso di forza maggiore che impedisca il funzionamento dell'azienda, con riposo compensativo e comunicazione all'Ispettorato, e per alcune attività dello spettacolo.

Per l'organizzazione aziendale i limiti di orario sono un fattore di sicurezza oltre che un obbligo amministrativo. In un ristorante, in un forno industriale o in un magazzino che lavora su tre turni, il ragazzo assunto come apprendista va inserito solo nel turno diurno e non deve essere trattenuto oltre l'orario per completare una consegna urgente. La stanchezza, nell'adolescente, si somma all'inesperienza. Il preposto che compila i turni deve avere una indicazione esplicita, e il sistema di rilevazione presenze può segnalare automaticamente le uscite oltre limite.