Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 17/50

Sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori minorenni

L'art. 8 della L. 977/1967 prevedeva in origine una visita medica preventiva e periodica per tutti i minori, effettuata presso le strutture pubbliche. Con le semplificazioni del 2013 questo certificato generalizzato è stato superato: oggi la sorveglianza sanitaria del minore è dovuta, a cura del medico competente, quando la mansione rientra tra quelle per cui il D.Lgs. 81/08 la prevede, ad esempio per esposizione a rumore oltre i valori di azione, movimentazione manuale significativa o agenti chimici non irrilevanti. In questi casi il medico tiene conto dell'età nell'esprimere il giudizio e nella periodicità dei controlli.

Sul piano formativo l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 vale anche per i minori, con formazione generale e specifica prima dell'inizio dell'attività. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina durata e contenuti dei corsi; per i minori la scelta del metodo pesa più della durata: brevi sessioni pratiche, dimostrazioni in reparto, verifica sul campo dei comportamenti più che test scritti.

Un elemento utile è il cosiddetto patto di inserimento: un foglio di poche righe, firmato dal ragazzo, dal tutor e dal preposto, con l'elenco delle attività consentite, quelle che richiedono la presenza del tutor e quelle vietate. In una carrozzeria, ad esempio, l'apprendista può carteggiare e mascherare la vettura, ma non usare la cabina di verniciatura con prodotti contenenti isocianati né sollevare l'auto con il ponte senza supervisione.