L'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08 equipara al lavoratore anche il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento e l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento la scuola e l'azienda ospitante si ripartiscono i compiti attraverso una convenzione.
In genere la scuola cura la formazione generale sulla sicurezza, mentre all'azienda spetta la formazione specifica sui rischi del luogo in cui lo studente opererà, l'individuazione di un tutor aziendale, la fornitura dei DPI necessari e l'eventuale sorveglianza sanitaria se la mansione la richiede. La convenzione e il progetto formativo devono indicare con chiarezza le attività previste, che vanno confrontate con l'elenco dei lavori vietati quando lo studente è minorenne.
Gli infortuni occorsi a studenti in alternanza hanno mostrato errori ricorrenti: ragazzi lasciati soli in reparto, adibiti a lavori diversi da quelli del progetto formativo, privi di DPI adeguati alla taglia, oppure coinvolti in attività di manutenzione su macchine non messe in sicurezza. Il RSPP dell'azienda ospitante dovrebbe esaminare ogni progetto prima della firma, valutare le postazioni assegnate e verificare a metà periodo che quanto scritto corrisponda a quanto accade realmente.