La L. 12 marzo 1999, n. 68, disciplina il collocamento mirato delle persone con disabilità e impone quote di assunzione alle aziende con almeno 15 dipendenti. Il concetto chiave è proprio quello di collocamento mirato: abbinare la persona a una mansione adeguata alle sue capacità residue, con gli adattamenti necessari, invece di inserirla in una posizione qualsiasi per rispettare l'obbligo numerico.
Il D.Lgs. 216/2003, all'art. 3, comma 3-bis, introdotto nel 2013, obbliga tutti i datori di lavoro pubblici e privati ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Gli accomodamenti possono essere fisici, come una postazione regolabile, un software di sintesi vocale, una rampa o un servizio igienico accessibile, oppure organizzativi, come un orario flessibile o la redistribuzione di alcuni compiti.
Il D.Lgs. 81/08 si collega a questa disciplina all'art. 63, che richiede di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili, con particolare riguardo a porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e posti di lavoro utilizzati da questi lavoratori. Il RSPP contribuisce con l'analisi della mansione proposta: requisiti fisici, sensoriali e cognitivi, rischi presenti e possibili adattamenti, in collaborazione con il medico competente, che esprime il giudizio di idoneità, e con il servizio di collocamento mirato quando serve un supporto tecnico.