Modulo B comune · Blocco 11/12 (40–44 h) · Slide 30/50

Lavoratori fragili e giudizi di idoneità con limitazioni

Il termine lavoratore fragile non ha una definizione normativa unica: indica chi, per condizioni di salute, età o altri fattori personali, è più suscettibile agli effetti di un rischio rispetto alla media. Il concetto è diventato familiare durante l'emergenza pandemica, ma è utile in generale: una persona con patologia respiratoria cronica è più sensibile a polveri e fumi, un cardiopatico al caldo e allo sforzo, un lavoratore in terapia anticoagulante alle conseguenze di un trauma.

Lo strumento con cui la fragilità entra nell'organizzazione è il giudizio di idoneità dell'art. 41, comma 6: idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il giudizio non contiene la diagnosi, ma indica cosa la persona può o non può fare. L'art. 42 stabilisce che, in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il RSPP lavora sul passaggio successivo: la traduzione del giudizio in compiti. Una limitazione al sollevamento di carichi oltre i 10 kg, ad esempio, richiede di sapere quali operazioni della mansione superano quel valore, con quale frequenza, e quali ausili o redistribuzioni possono eliminarle. Senza questa analisi la limitazione resta sulla carta e il lavoratore, per non pesare sui colleghi, finisce per sollevare comunque.