La consegna è il momento in cui il DPI diventa responsabilità condivisa. L'art. 77, comma 4, impone al datore di lavoro di destinare ogni DPI a un uso personale, salvo casi in cui le circostanze richiedano l'uso da parte di più persone con le misure igieniche necessarie; di informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; di rendere disponibili informazioni adeguate su ogni DPI; di fornire istruzioni comprensibili; di stabilire procedure per la riconsegna e il deposito al termine dell'utilizzo; di assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento.
Una scheda di consegna efficace riporta modello, taglia, quantità, data e firma, ma anche il richiamo all'informazione ricevuta e al luogo in cui è disponibile la nota informativa del fabbricante. Se si usano distributori automatici con badge, il sistema traccia i prelievi e consente di analizzare i consumi anomali per reparto.
L'addestramento, obbligatorio per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori secondo il comma 5, è pratico: indossare e regolare l'imbracatura, verificare la tenuta del facciale con la prova di pressione positiva e negativa, inserire correttamente gli inserti auricolari modellabili. Va fatto da persona competente, con verifica individuale, e registrato con data, contenuti, durata e nominativo dell'addestratore. In un'impresa edile la sessione sull'imbracatura comprende anche la simulazione di sospensione, utile per comprendere i tempi stretti del recupero.