Modulo B comune · Blocco 12/12 (44–48 h) · Slide 10/50

Il CSE: verificare, adeguare, coordinare, sospendere

L'articolo 92 assegna al coordinatore per l'esecuzione compiti che vanno oltre la redazione di documenti. Il CSE verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adegua PSC e fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.

Organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione, e verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza.

Quando rileva inosservanze agli obblighi degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, il CSE, previa contestazione scritta alle imprese interessate, le segnala al committente o al responsabile dei lavori e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Se il committente non adotta alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione, il coordinatore ne dà comunicazione all'azienda sanitaria locale e all'Ispettorato del lavoro. In caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.