Un'idea diffusa tra i committenti è che, nominato il coordinatore, ogni responsabilità sulla sicurezza del cantiere sia trasferita a lui. L'articolo 93, comma 2, smentisce questa convinzione: la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 91, comma 1, e all'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). In altre parole, il committente deve controllare che il CSP abbia redatto PSC e fascicolo e che il CSE svolga effettivamente verifiche, adeguamenti, coordinamento e segnalazioni.
Si tratta di una vigilanza sull'operato del coordinatore, non di una duplicazione del suo lavoro. Il committente non deve salire ogni giorno sul ponteggio, ma deve poter dimostrare di aver chiesto e ricevuto i verbali di sopralluogo, di aver letto le segnalazioni e di aver preso decisioni quando il CSE proponeva una sospensione o un allontanamento.
Per uno stabilimento il RSPP può strutturare questa vigilanza con strumenti semplici: un modello di verbale di sopralluogo concordato con il CSE, una frequenza minima di visite stabilita nel contratto d'incarico, un registro delle prescrizioni emesse con data di chiusura, una riunione di avanzamento periodica con il responsabile dei lavori. Se le visite del coordinatore si diradano o i verbali diventano fotocopie l'uno dell'altro, il committente ha un segnale preciso su cui intervenire prima che accada un evento.