L'articolo 101 regola il flusso documentale. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, che, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dall'avvenuta ricezione.
Il RSPP dell'impresa deve tener conto di questi tempi nella pianificazione: un POS inviato il venerdì per una lavorazione che parte il lunedì mette il CSE nella condizione di non poter verificare e l'impresa nella condizione di non poter entrare. Conviene concordare con l'affidataria un calendario di consegna e una lista dei documenti a corredo.
Sul fronte della partecipazione, l'articolo 100, comma 4, prevede che i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettano a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. L'articolo 102 aggiunge che, prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti; il rappresentante può formulare proposte. La consultazione va verbalizzata, anche quando il RLS è territoriale.