L'articolo 96 elenca gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici. Tra questi: adottare le misure conformi all'Allegato XIII sui servizi igienico-assistenziali; predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; curare la disposizione o l'accatastamento di materiali e attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche; curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti; redigere il POS.
Il comma 1-bis chiarisce che il POS non è richiesto per le mere forniture di materiali o attrezzature, per le quali si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 26. Chi scarica i pannelli dal camion senza montarli fornisce; chi li monta esegue un'opera e redige il POS.
Il comma 2 contiene una regola di coordinamento con il resto del decreto: l'accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni sulla valutazione dei rischi e di quelle dell'articolo 26 sulla cooperazione e sul DUVRI. Per questo, quando un intervento in stabilimento è correttamente gestito come cantiere, non si redige in parallelo un DUVRI per le stesse lavorazioni, evitando due documenti con prescrizioni potenzialmente diverse.