La prima domanda è quale strumento usare. Il DM 03/09/2021 consente criteri semplificati solo per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, mentre per gli altri rinvia ai criteri del Codice di prevenzione incendi. L'officina in esame non rientra nel basso rischio: impiega e deposita vernici e solventi infiammabili, ha un forno di essiccazione, lavorazioni con fiamme e scintille, depositi di imballaggi in cartone e legno. Inoltre, dall'esame dell'elenco del DPR 151/2011, risultano attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, tra cui le officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti e il deposito di liquidi infiammabili.
Il RSPP verifica quindi che la pratica di prevenzione incendi sia aggiornata alle modifiche introdotte negli anni, come il nuovo laser e l'ampliamento del locale vernici, che potrebbero richiedere una nuova SCIA. La valutazione individua per ciascun compartimento i profili di rischio per la vita e per i beni, i carichi di incendio e le misure di strategia antincendio in essere: compartimentazione del locale vernici, estintori, rete idranti, rivelazione automatica limitata alla sola cabina di verniciatura.
Sul fronte gestionale, ai sensi del DM 02/09/2021 si rivede il numero degli addetti antincendio per turno, il livello di formazione coerente con la valutazione e il piano di emergenza, con una prova di evacuazione che includa il turno pomeridiano. I controlli sui presidi seguono il DM 01/09/2021, con registro aggiornato.