Non tutte le attività hanno bisogno di un permesso: estenderlo a ogni intervento lo trasforma in burocrazia e ne fa perdere il valore. Il criterio è combinare due condizioni, la non routinarietà del lavoro e la gravità potenziale delle conseguenze, tenendo conto anche delle interferenze con l'esercizio dell'impianto o con altre squadre.
Le famiglie più comuni sono note. I lavori a caldo, come saldatura, taglio con cannello, molatura in aree dove possono esserci materiali combustibili o vapori infiammabili. L'ingresso in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come serbatoi, silos, vasche, cunicoli. Gli interventi su impianti elettrici o in loro prossimità, quando non sono semplici operazioni di esercizio. I lavori in quota non coperti da protezioni collettive permanenti, ad esempio su coperture o carroponti. Gli scavi in aree con sottoservizi, gli interventi su linee contenenti fluidi pericolosi o in pressione, la rimozione temporanea di sistemi di sicurezza come rilevatori o sprinkler.
Ogni azienda deve stilare il proprio elenco a partire dal DVR. In un'officina meccanica senza reparti di processo può bastare un permesso per lavori a caldo e uno per lavori in quota sulla copertura. In uno stabilimento chimico o in un grande sito manifatturiero servono invece più tipologie, spesso collegate tra loro, per cui un intervento su un serbatoio richiede sia il permesso di ingresso sia quello di lavoro a caldo. Le modalità specifiche dei settori di processo sono approfondite nelle specializzazioni del Modulo B.