Prima di parlare di obblighi è necessario riconoscere con quale rapporto contrattuale si ha a che fare, perché da esso dipende chi è il datore di lavoro di chi lavora in azienda. L'appalto, definito dall'articolo 1655 del codice civile, è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo. L'appaltatore resta datore di lavoro dei propri dipendenti.
Il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile, riguarda chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione: è il caso del lavoratore autonomo, ad esempio l'artigiano senza dipendenti. La somministrazione di lavoro, oggi regolata dal D.Lgs. 81/2015, prevede invece che un'agenzia autorizzata metta a disposizione lavoratori che operano sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Il distacco, infine, si ha quando un datore di lavoro pone temporaneamente un proprio dipendente a disposizione di un altro soggetto per un proprio interesse.
La distinzione ha conseguenze pratiche immediate. Con appalto e contratto d'opera si applica l'articolo 26 e si gestiscono le interferenze tra organizzazioni diverse. Con la somministrazione e il distacco, invece, il lavoratore si inserisce nell'organizzazione dell'utilizzatore o del distaccatario, che deve trattarlo per la prevenzione come un proprio dipendente, secondo le regole ripartite dall'articolo 3 del D.Lgs. 81/08 e dalla disciplina della somministrazione.