Modulo B comune · Blocco 2/12 (4–8 h) · Slide 21/50

Appalto genuino e interposizione illecita di manodopera

Un contratto chiamato appalto non è necessariamente un appalto. L'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 distingue l'appalto genuino dalla somministrazione mascherata sulla base di tre elementi: l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, l'esercizio da parte sua del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati, l'assunzione del rischio d'impresa. Se questi elementi mancano e l'appaltatore si limita a fornire persone, si è di fronte a un'interposizione illecita, con conseguenze anche sul piano della sicurezza.

Gli indizi che un RSPP può cogliere sul campo sono concreti. I lavoratori della cooperativa ricevono ordini direttamente dai capireparto del committente. Usano esclusivamente attrezzature, carrelli e DPI forniti dall'azienda ospitante. Non esiste un referente dell'appaltatore presente o raggiungibile. Il corrispettivo è calcolato a ore di presenza e non sul risultato del servizio. Tipico il caso del magazzino in cui operatori di una cooperativa di facchinaggio lavorano fianco a fianco con i dipendenti, mescolati nelle stesse squadre e guidati dallo stesso preposto.

In queste situazioni, in caso di infortunio, gli organi di vigilanza e il giudice tendono a guardare alla realtà del rapporto: chi ha di fatto organizzato e diretto il lavoro risponde come datore di lavoro, in base al principio di effettività dell'articolo 299. Il RSPP non è il consulente del lavoro, ma ha il dovere di segnalare al datore di lavoro le anomalie che osserva, perché un appalto non genuino rende inefficace l'intero impianto di coordinamento.