Nella somministrazione le tutele sono ripartite tra agenzia e utilizzatore secondo regole precise. L'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature necessarie; il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. Lo stesso comma prevede che l'utilizzatore osservi nei confronti dei somministrati tutti gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto verso i propri dipendenti.
La legge vieta inoltre il ricorso alla somministrazione da parte di chi non ha effettuato la valutazione dei rischi, secondo l'articolo 32 dello stesso decreto. Sul piano pratico, il RSPP dell'utilizzatore deve accertarsi di alcune cose prima dell'ingresso del lavoratore: quale formazione ha già ricevuto e chi la completa, se la mansione comporta sorveglianza sanitaria e chi la effettua, quali DPI vengono consegnati e da chi, se il lavoratore ha un preposto di riferimento chiaramente individuato.
Un esempio tipico è il picco stagionale in un'azienda di confezionamento alimentare che inserisce venti somministrati per tre mesi. Il rischio maggiore è proprio l'inesperienza: nelle prime settimane l'interinale non conosce la viabilità interna, le regole delle macchine, i segnali di allarme. Un percorso di accoglienza strutturato, con affiancamento a un collega esperto e un controllo del preposto a fine prima settimana, è spesso la misura più efficace.