Il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze, il DUVRI, che indica le misure adottate per eliminarli o, ove non sia possibile, ridurli al minimo. Il comma 3-bis prevede però esclusioni precise: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.
Per uomini-giorno la norma intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture, data dalla somma delle giornate di lavoro necessarie, considerata nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori. Due tecnici per tre giorni fanno sei uomini-giorno: soglia superata. Le esclusioni, inoltre, non valgono se l'attività comporta rischi derivanti da incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto, di atmosfere esplosive, o dei rischi particolari elencati nell'Allegato XI del decreto.
Va ricordato che le esclusioni riguardano solo il DUVRI del comma 3. Restano sempre in vigore la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, l'informazione sui rischi dell'ambiente e gli obblighi di cooperazione e coordinamento. Un tecnico che viene un giorno a riparare la stampante dell'ufficio non richiede DUVRI, ma deve comunque ricevere le informazioni sull'emergenza. Lo stesso tecnico che interviene su un analizzatore installato in un reparto con atmosfera esplosiva richiede invece il documento, anche per mezz'ora.