Modulo B comune · Blocco 2/12 (4–8 h) · Slide 34/50

Incaricato del coordinamento e DUVRI ricognitivo

Il comma 3 dell'articolo 26 offre, in alternativa al DUVRI, la possibilità di individuare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento. La facoltà vale solo nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali individuati secondo l'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del committente sia a quella degli appaltatori. L'incaricato deve possedere formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico, avere un periodico aggiornamento e una conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, e la sua individuazione va evidenziata nel contratto d'appalto.

Nella pratica è una soluzione adatta, ad esempio, a uno studio professionale o a una piccola struttura di servizi che affida pulizie e manutenzioni ordinarie. Non è una scorciatoia per evitare la valutazione: l'incaricato deve davvero coordinare, e conviene che lasci traccia delle proprie attività.

Il comma 3-ter disciplina invece i casi in cui chi affida il contratto non coincide con il datore di lavoro presso cui il lavoro si svolge, come nelle gare gestite da centrali di committenza o negli appalti di servizi affidati da una capogruppo per tutte le sedi. In questo caso il soggetto che affida redige un documento di valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, e il datore di lavoro presso cui il contratto viene eseguito lo integra con i rischi specifici da interferenza dei propri luoghi prima dell'inizio dell'esecuzione.