Non tutti i lavori affidati a imprese esterne si gestiscono solo con l'articolo 26. Se l'appalto consiste in lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08, come costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, ma anche installazione e smantellamento di impianti se comportano lavori edili, si ricade nella disciplina dei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV.
In questo caso cambiano i soggetti e i documenti: compaiono il committente in senso tecnico, eventualmente il responsabile dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione quando sono previste più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza. L'articolo 96, comma 2, stabilisce che l'accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, adempimento delle disposizioni dell'articolo 26 richiamate dalla norma.
Per il RSPP aziendale il problema pratico è riconoscere tempestivamente quando un lavoro di manutenzione si trasforma in cantiere: il rifacimento di un pavimento industriale, la demolizione di una tramezza per spostare una linea, la sostituzione di una copertura in lamiera. In questi casi lo stabilimento continua a funzionare intorno all'area, e le interferenze tra cantiere e produzione vanno comunque gestite. La disciplina completa del Titolo IV, compresi la notifica preliminare e la verifica secondo l'Allegato XVII, è oggetto del blocco dedicato ai cantieri.