Il lavoratore autonomo che opera in azienda con un contratto d'opera non è un dipendente del committente, né di un'impresa organizzata: risponde in prima persona della propria sicurezza. L'articolo 21 del D.Lgs. 81/08 gli impone di utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III, di munirsi di DPI e di utilizzarli conformemente al Titolo III, e, quando opera in appalto o subappalto, di munirsi di tessera di riconoscimento. Lo stesso articolo gli riconosce la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici, con oneri a proprio carico.
Per il committente cambiano poco gli obblighi dell'articolo 26: la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e l'informazione sui rischi dell'ambiente si applicano anche ai lavoratori autonomi, così come la cooperazione e il coordinamento. La differenza è che l'autonomo non ha un DVR proprio come un'impresa con dipendenti, e spesso non ha un'organizzazione alle spalle che lo supporti nella gestione documentale.
Il rischio tipico è che il committente tratti l'autonomo come un collaboratore di casa, a cui si danno indicazioni operative e si prestano attrezzature senza formalità. L'idraulico che lavora da anni per l'azienda, usa la scala del magazzino e riceve ordini dal capo manutenzione è una figura comune. Se la scala non è idonea o se la direzione dei lavori è del committente, quest'ultimo assume responsabilità che l'articolo 26 non gli attribuirebbe. Le attrezzature concesse in uso vanno sempre documentate con un verbale di consegna che ne attesti la conformità.