Il Titolo II del D.Lgs. 81/08, articoli da 62 a 68, disciplina i luoghi di lavoro e rinvia per i requisiti tecnici di dettaglio all'Allegato IV. L'art. 62 definisce luogo di lavoro qualsiasi luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. La definizione è volutamente ampia: comprende reparti, uffici, magazzini, piazzali, parcheggi aziendali, locali tecnici, tetti accessibili per la manutenzione, servizi igienici e mense.
Il criterio decisivo non è la presenza stabile di persone ma l'accessibilità per ragioni di lavoro. Una cabina elettrica di media tensione dove l'elettricista entra due volte l'anno è luogo di lavoro, così come la copertura di un capannone dove si puliscono i lucernari o il piazzale dove l'autista attende lo scarico del camion. Per questo il sopralluogo dell'ASPP non può limitarsi ai reparti produttivi: va percorsa l'intera area aziendale, comprese le zone marginali come retro dei capannoni, locali caldaia, cavedi e sottotetti.
Nel corso di questo blocco analizzeremo in sequenza gli obblighi degli articoli 63-68, i requisiti strutturali dell'Allegato IV, l'illuminazione, il microclima moderato, l'aerazione e infine il lavoro ai videoterminali del Titolo VII, sempre con lo sguardo operativo di chi deve verificare, misurare e proporre interventi al datore di lavoro.