Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 2/50

Ambiti esclusi dal Titolo II e rapporti con gli altri Titoli

Lo stesso art. 62 elenca i contesti ai quali le disposizioni del Titolo II non si applicano, perché regolati da norme specifiche o incompatibili con requisiti edilizi fissi: i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'impresa agricola o forestale ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

L'esclusione non significa assenza di tutela. Il cantiere edile segue il Titolo IV e l'Allegato XIII sulle prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali di cantiere; le cave e miniere hanno la propria disciplina; il lavoratore che opera su un furgone resta protetto dalla valutazione generale dei rischi degli articoli 28 e 29. Un errore ricorrente è applicare l'Allegato IV a un cantiere interno a uno stabilimento: se si tratta di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell'Allegato X, prevalgono le regole del Titolo IV, mentre lo stabilimento ospitante continua a rispondere del Titolo II per le proprie aree.

Il Titolo II convive poi con altri titoli che toccano gli stessi spazi: la segnaletica del Titolo V, le attrezzature del Titolo III, gli agenti fisici del Titolo VIII per il microclima severo, la prevenzione incendi trattata nel blocco dedicato. Per il RSPP la regola pratica è costruire, per ogni area, l'elenco delle norme che vi insistono, così che il requisito strutturale e quello impiantistico vengano verificati insieme durante lo stesso sopralluogo.