L'art. 63 stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV e che vanno strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. L'obbligo riguarda in particolare porte, vie di circolazione, ascensori e relative pulsantiere, scale e accessi alle medesime, docce, gabinetti e posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori con disabilità.
Per i luoghi già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 l'adeguamento strutturale completo non è imposto, ma devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. In concreto significa rampe mobili o montascale per raggiungere almeno un servizio igienico accessibile, maniglioni, percorsi privi di gradini fino alla postazione, segnalazioni ottiche degli allarmi per chi ha disabilità uditive.
Lo stesso articolo prevede che, quando vincoli urbanistici o architettonici impediscono gli adempimenti, il datore di lavoro, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza competente per territorio, adotti misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. È il caso tipico di un palazzo storico vincolato adibito a uffici, dove non si possono allargare le scale. Il RSPP prepara la relazione tecnica che descrive il vincolo, le misure compensative proposte e il confronto con il requisito originario, documento indispensabile per sostenere la richiesta.