Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 5/50

Art. 65: divieto di lavoro nei locali sotterranei e deroghe

L'art. 65 vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, ossia ambienti il cui piano di calpestio si trova in tutto o in parte sotto la quota del terreno circostante, con conseguenti limiti di luce naturale, aerazione e possibilità di esodo. Il divieto non riguarda il semplice accesso occasionale, come la discesa in archivio per prelevare una pratica o in cantina per un controllo, ma l'organizzazione stabile di posti di lavoro.

Sono previste due eccezioni. La prima opera quando ricorrono particolari esigenze tecniche, ad esempio cabine di regia, impianti che richiedono stabilità termica o protezione da vibrazioni, caveau bancari: in tal caso il datore di lavoro deve garantire idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. La seconda consente all'organo di vigilanza di autorizzare l'uso anche per lavorazioni prive di esigenze tecniche, purché non diano luogo a emissioni di agenti nocivi e siano assicurate le stesse condizioni ambientali.

Casi frequenti nelle aziende reali sono il laboratorio di controllo qualità ricavato nel seminterrato, l'ufficio tecnico spostato in piano interrato dopo un ampliamento, la sala server presidiata. Il RSPP verifica prima di tutto se il locale è formalmente sotterraneo secondo la definizione edilizia locale, poi documenta le misure: impianto di ventilazione meccanica con portate dimostrate, illuminazione artificiale adeguata al compito, vie di esodo verso l'esterno e, quando serve, la pratica autorizzativa presso l'ASL.