Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 6/50

Art. 66 e art. 67: ambienti sospetti e notifica dei nuovi insediamenti

L'art. 66 vieta di consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica o senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. La gestione completa degli spazi confinati e il DPR 177/2011 sono trattati in un blocco successivo.

L'art. 67 riguarda invece la fase progettuale. In caso di costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché di ampliamenti e ristrutturazioni, devono essere comunicati all'organo di vigilanza la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali caratteristiche degli impianti, oltre alle caratteristiche dei locali. La comunicazione viaggia insieme alle istanze, segnalazioni o attestazioni presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive e riguarda i luoghi in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

Per il RSPP l'art. 67 è un'occasione: entrare nel progetto prima che i muri siano costruiti costa molto meno che adeguare dopo. Altezze, uscite, servizi e separazione dei flussi si correggono sulla carta in poche ore.