Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 9/50

Altezza netta minima dei locali e possibili deroghe

Per i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria, l'Allegato IV fissa un'altezza netta non inferiore a 3 metri. L'altezza netta si misura dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte: in un capannone con copertura a shed o a falde inclinate occorre quindi calcolare la media e non prendere il punto più basso o più alto.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori, prescrivendo adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. La richiesta di deroga va motivata con una relazione che descriva il ciclo produttivo, il numero di addetti, le portate d'aria garantite e le eventuali sorgenti di inquinanti. L'osservanza dei limiti si estende anche alle aziende industriali con meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni sono ritenute pregiudizievoli per la salute.

Un caso tipico è il reparto di confezionamento ricavato sotto un soppalco a 2,60 metri: con dieci addetti stabili il requisito non è rispettato e le strade possibili sono la deroga motivata, lo spostamento dell'attività in un'area adeguata o la riduzione della presenza a semplice transito. Le controsoffittature impiantistiche aggiunte nel tempo sono l'altra causa frequente di altezze scese sotto il minimo senza che nessuno se ne accorgesse.