Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, l'Allegato IV non impone i tre metri: i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. Il riferimento diventa quindi il regolamento edilizio comunale, gli strumenti regionali e, per gli aspetti igienico-sanitari, i regolamenti locali d'igiene. Molti comuni richiedono per gli spazi di lavoro terziari altezze minime prossime ai 2,70 metri, ma il valore va sempre verificato sul regolamento del territorio in cui si trova l'immobile.
La distinzione genera spesso equivoci. Un'impresa metalmeccanica con la palazzina uffici attaccata al capannone applica i tre metri al reparto e la norma urbanistica agli uffici. Al contrario, un locale classificato come ufficio ma usato di fatto come laboratorio di collaudo elettronico con postazioni al banco torna a essere un ambiente di lavoro industriale, e l'altezza va riconsiderata sulla base dell'uso reale.
Nel sopralluogo il RSPP confronta sempre la destinazione d'uso dichiarata nel titolo edilizio, quella riportata nel certificato di agibilità e l'uso effettivo osservato. I cambi di destinazione non autorizzati sono frequenti dopo riorganizzazioni: il magazzino diventato sala riunioni, la sala mensa trasformata in open space. Ogni discrepanza va segnalata al datore di lavoro perché può avere effetti non solo sulla sicurezza ma anche sull'agibilità e sulla prevenzione incendi.