Le banchine e le rampe di carico sono un punto di contatto tra luogo di lavoro, veicoli esterni e attrezzature di movimentazione, e l'Allegato IV vi dedica requisiti specifici. Devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati, disporre di almeno un'uscita e, ove tecnicamente possibile, quando superano 25 metri di lunghezza, di un'uscita a ciascuna estremità. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
Il rischio principale in banchina è la caduta dal bordo, da altezze tipicamente comprese tra un metro e un metro e venti rispetto al piazzale, di persone o di carrelli elevatori quando il camion non è presente o si sposta prematuramente. Le misure strutturali comprendono bordi segnalati con strisce gialle e nere, portoni sezionali che restano chiusi in assenza del mezzo, rampe di raccordo livellabili con bordo di contenimento, cancelletti o barriere sulle baie non utilizzate.
La scaletta di accesso dal piazzale alla banchina è spesso dimenticata: in molte piattaforme logistiche gli autisti salgono arrampicandosi sul bordo, con rischio di caduta e di schiacciamento contro il retro del veicolo. Prevedere una scala fissa con corrimano a ciascuna estremità, come richiede la regola delle uscite, risolve il problema e riduce anche i tempi di attesa in banchina. Le procedure di carico e scarico, il blocco dei veicoli e la gestione dei carrelli elevatori sono temi del blocco dedicato alla movimentazione merci.