Le aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi di lavoro o di passaggio, comprese fosse e pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti a impedire la caduta di persone; quando queste misure non sono attuabili, vanno munite di apposite segnalazioni di pericolo. Le aperture nelle pareti che permettono il passaggio di una persona e presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a un metro devono essere provviste di solida barriera o di parapetto normale.
L'Allegato IV definisce parapetto normale un parapetto costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, con altezza utile di almeno un metro, costituito da almeno due correnti di cui l'intermedio posto a circa metà distanza tra quello superiore e il pavimento, costruito e fissato in modo da resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato. Il parapetto normale con arresto al piede è completato da una fascia continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 15 centimetri, che impedisce la caduta di oggetti e lo scivolamento del piede. È equivalente qualsiasi altra protezione, come muro, balaustra o ringhiera, che garantisca condizioni di sicurezza non inferiori.
Esempi tipici sono la fossa di ispezione dell'officina autoveicoli, la buca della pressa con fondazione ribassata, il pozzetto delle pompe di sollevamento, il passo d'uomo per la vasca di prima pioggia. Coperture rimovibili devono restare in posizione e reggere i carichi previsti, compreso eventualmente il passaggio dei carrelli.