L'Allegato IV definisce via di emergenza il percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; uscita di emergenza il passaggio che immette in un luogo sicuro; luogo sicuro il luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o da altre situazioni di emergenza. La larghezza di una porta o di un passaggio si misura nel punto più stretto, al netto degli ingombri.
I principi generali sono chiari: le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro; in caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza; numero, distribuzione e dimensioni devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi, alla loro destinazione, alle attrezzature installate e al numero massimo di persone che possono essere presenti. Le vie e uscite devono avere altezza minima di 2 metri e larghezza conforme alla normativa antincendio.
La scelta del luogo sicuro è meno ovvia di quanto sembri. Il punto di raccolta esterno posizionato sul piazzale di carico, attraversato dai camion durante l'evacuazione, o vicino al deposito di bombole, non è un luogo sicuro. Il dimensionamento delle vie di esodo secondo il Codice di prevenzione incendi e il minicodice, con densità di affollamento e lunghezze di esodo, appartiene al blocco sul rischio incendio.