L'Allegato IV stabilisce che porte e portoni, per numero, dimensioni, posizione e materiali, devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Per i locali di lavoro fissa una scala basata sul numero di addetti normalmente presenti: fino a 25 lavoratori una porta di larghezza minima 0,80 metri; da 26 a 50 lavoratori una porta di almeno 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo; da 51 a 100 lavoratori una porta da 1,20 metri e una da 0,80 metri, entrambe apribili nel verso dell'esodo; oltre 100 lavoratori, in aggiunta, una porta da 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50.
Un esempio aiuta a non sbagliare: in un reparto di assemblaggio con 130 addetti nel turno più affollato servono le due porte previste fino a 100, più una porta aggiuntiva da 1,20 metri per i 30 lavoratori eccedenti, perché la frazione rientra tra 10 e 50. Il numero di riferimento è quello delle persone presenti nel locale, non dell'intera azienda.
Le larghezze dell'Allegato IV vanno poi coordinate con le regole di prevenzione incendi, che possono risultare più restrittive in funzione dell'affollamento e del profilo di rischio. La verifica si fa misurando la luce netta di passaggio con l'anta aperta a 90 gradi, sottraendo maniglie sporgenti e battute: una porta commercialmente indicata da 90 centimetri può offrire una luce utile sensibilmente inferiore.