Oltre al dimensionamento, l'Allegato IV regola i tipi costruttivi. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere; quelle che si aprono verso l'alto, di un sistema che ne impedisca la ricaduta. Porte e portoni trasparenti devono avere un segno indicativo all'altezza degli occhi e, se le superfici possono ferire in caso di rottura, essere protetti o realizzati in materiale di sicurezza. Le porte apribili nei due sensi, tipiche delle cucine e dei passaggi tra reparti, devono essere trasparenti o munite di pannelli trasparenti per vedere chi arriva dall'altra parte.
Porte e portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortunio, essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di energia, poter essere aperti anche manualmente. In prossimità dei portoni destinati essenzialmente ai veicoli devono esistere porte per i pedoni, salvo che il passaggio sia sicuro anche per loro.
I portoni industriali motorizzati ricadono nella norma di prodotto UNI EN 13241, le porte pedonali automatiche nella UNI EN 16005. Il RSPP verifica la marcatura CE, la presenza di fotocellule o coste sensibili, il libretto e il registro di manutenzione. Un portone sezionale senza sistema paracadute o con le fotocellule disattivate per comodità è una fonte di infortuni gravi da schiacciamento.