Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 30/50

Illuminazione naturale: obbligo e criteri di verifica

L'Allegato IV stabilisce che, a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso tutti i locali devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare sicurezza, salute e benessere. Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale vanno tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

La luce naturale non è solo una questione di risparmio energetico: regola il ritmo circadiano, riduce l'affaticamento e incide sul benessere percepito. Il decreto non fissa un rapporto numerico, che è indicato invece dai regolamenti edilizi e d'igiene locali sotto forma di rapporto tra superficie finestrata utile e superficie del pavimento: per i locali di lavoro molti regolamenti chiedono valori dell'ordine di un ottavo, ammettendo per i grandi capannoni l'integrazione con lucernari in copertura. Un indicatore tecnico più evoluto è il fattore di luce diurna, cioè il rapporto percentuale tra illuminamento interno e illuminamento esterno su piano orizzontale in cielo coperto, trattato dalla UNI EN 17037.

Il RSPP verifica il calcolo delle superfici finestrate nei progetti di nuovi insediamenti, ma anche le modifiche successive: vetrate oscurate con pellicole, finestre chiuse da scaffalature, lucernari opacizzati dal tempo e mai sostituiti, che riducono drasticamente la luce disponibile.