Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 43/50

Videoterminali: campo di applicazione e lavoratore addetto

Il Titolo VII, articoli da 172 a 179 con l'Allegato XXXIV, si applica alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Sono esclusi i posti di guida di veicoli o macchine, i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, i sistemi destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico, le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature con piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati, le macchine di videoscrittura senza schermo separato.

L'art. 173 definisce videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, e posto di lavoro l'insieme che comprende attrezzature con videoterminale, tastiera o altro sistema di immissione dati, software, accessori opzionali, sedia, piano di lavoro e ambiente circostante. Il lavoratore tutelato è chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175.

La soglia delle venti ore va accertata con dati reali: interviste ai responsabili, analisi delle mansioni, eventualmente un breve diario di attività. Un impiegato amministrativo, un disegnatore CAD, un operatore di call center la superano di norma; un magazziniere che consulta il terminale per le missioni di prelievo o un capoturno che registra la produzione a fine turno no. Chi resta sotto soglia non ha diritto alle pause né alla sorveglianza specifica, ma la sua postazione va comunque resa ergonomica.