L'Allegato XXXIV indica che, nelle postazioni dove si lavora preferibilmente seduti, lo schermo va posto di fronte all'operatore con lo spigolo superiore un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi, a una distanza di circa 50-70 centimetri. La postura corretta prevede schiena appoggiata allo schienale, avambracci appoggiati sul piano, gomiti piegati a circa novanta gradi, piedi ben poggiati a terra o sul poggiapiedi. Chi usa lenti progressive tende a sollevare il mento per leggere: per loro lo schermo va abbassato ulteriormente.
Per l'ambiente, le postazioni vanno orientate in modo che la linea di sguardo sia parallela alle finestre, evitando di avere la finestra di fronte, causa di abbagliamento, o alle spalle, causa di riflessi sullo schermo. Servono tende regolabili e apparecchi di illuminazione schermati. Il rumore delle attrezzature non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale, e il calore prodotto non deve creare disagio.
Il decreto prevede un requisito specifico per i portatili: in caso di utilizzo prolungato vanno forniti una tastiera e un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni, nonché un supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. Il portatile usato direttamente sulla scrivania costringe a scegliere tra collo flesso e polsi sollevati. La docking station con monitor esterno è la soluzione più diffusa. Le indicazioni per chi lavora da remoto sono trattate nel blocco sui rischi organizzativi.