L'art. 175 riconosce al lavoratore addetto ai videoterminali il diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause oppure cambiamento di attività. Le modalità sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; in assenza di disposizioni contrattuali, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
L'articolo pone vincoli precisi. È esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro: non si possono sommare le pause per entrare mezz'ora più tardi o uscire prima. I tempi di attesa della risposta del sistema elettronico non rientrano nel computo delle pause e sono considerati a tutti gli effetti tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto. La pausa è parte integrante dell'orario di lavoro e non è riassorbibile in accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo.
Cambiamento di attività significa svolgere compiti che non impegnano la vista da vicino e non richiedono la stessa postura: archiviazione, fotocopie, riunioni, telefonate in piedi, consegna di documenti in altri uffici. Lo scopo è ridurre l'affaticamento visivo e muscolo-scheletrico. Nei call center e nei reparti di data entry il rispetto delle pause va pianificato con turni sfalsati, altrimenti resta solo sulla carta.