Modulo B comune · Blocco 3/12 (8–12 h) · Slide 47/50

Sorveglianza sanitaria, occhiali e formazione degli addetti VDT

L'art. 176 sottopone i lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico. Sulla base delle risultanze il lavoratore viene classificato idoneo, con o senza prescrizioni o limitazioni, oppure non idoneo. Salvo diversa decisione del medico competente, la periodicità delle visite è biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi. Il lavoratore può chiedere una visita a richiesta quando sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico.

Il datore di lavoro fornisce a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Si tratta, ad esempio, di lenti per la distanza intermedia dello schermo prescritte specificamente per il lavoro, non degli occhiali da vista ordinari.

L'art. 177 richiede che i lavoratori ricevano informazione e formazione adeguate sulle misure applicabili al posto di lavoro, sulle modalità di svolgimento dell'attività e sulla protezione degli occhi e della vista. Funziona molto bene una formazione pratica alla postazione, regolando insieme sedia, schermo e illuminazione, perché molti lavoratori non sanno di avere a disposizione leve e regolazioni che non hanno mai usato.