Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08, articoli da 287 a 297, recepisce la direttiva 1999/92/CE e disciplina la protezione da atmosfere esplosive, intese come miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. Si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a questo rischio.
L'articolo 287 esclude alcuni ambiti: le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, l'uso di apparecchi a gas disciplinati da normativa specifica, la produzione e manipolazione di esplosivi e sostanze chimicamente instabili, le industrie estrattive con disciplina propria, l'impiego di mezzi di trasporto per i quali valgono accordi internazionali, salvo quelli destinati a operare in atmosfera potenzialmente esplosiva.
La gerarchia delle misure è fissata dall'articolo 289: prima impedire la formazione di atmosfere esplosive; se la natura dell'attività non lo consente, evitarne l'accensione; infine attenuare gli effetti dannosi di un'esplosione. L'articolo 290 impone la valutazione specifica dei rischi di esplosione, l'articolo 292 il coordinamento quando più imprese operano nello stesso luogo, l'articolo 293 la ripartizione in zone, l'articolo 294 il documento sulla protezione contro le esplosioni. Gli allegati XLIX, L e LI contengono rispettivamente la ripartizione delle aree, le prescrizioni minime e il segnale di avvertimento.