Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 2/50

Articolo 69: le definizioni che reggono tutto il Capo I

L'articolo 69 del D.Lgs. 81/08 fissa cinque definizioni che conviene conoscere alla lettera, perché da esse dipende l'ampiezza degli obblighi successivi. Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro. La nozione è quindi molto più larga di «macchina»: vi rientrano un trapano a batteria, una scala portatile, una linea di imbottigliamento, un compressore, un transpallet manuale.

Per uso si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa a un'attrezzatura: messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio. Ne deriva che la pulizia notturna di un mescolatore affidata a un'impresa esterna è a pieno titolo uso dell'attrezzatura, con tutti gli obblighi conseguenti.

Zona pericolosa è qualsiasi zona all'interno o in prossimità di un'attrezzatura in cui la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o sicurezza. Lavoratore esposto è chi si trova interamente o in parte in una zona pericolosa. Operatore è il lavoratore incaricato dell'uso dell'attrezzatura.

La distinzione tra operatore e lavoratore esposto è utile nella valutazione: il carrellista è operatore, il magazziniere che prepara gli ordini nello stesso corridoio è esposto, e le misure per l'uno e per l'altro sono diverse.