L'articolo 70 stabilisce quali requisiti deve possedere un'attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori e lo fa seguendo due binari. Il comma 1 riguarda le attrezzature costruite secondo le direttive comunitarie di prodotto: devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di quelle direttive. Per una macchina immessa sul mercato oggi significa conformità alla Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010, con marcatura CE, dichiarazione di conformità e istruzioni.
Il comma 2 riguarda le attrezzature costruite in assenza di disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto, oppure messe a disposizione prima della loro emanazione: queste devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V. È la situazione tipica delle macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, data di piena applicazione in Italia della prima direttiva macchine, e di molte attrezzature autocostruite o di attrezzature non rientranti in direttive specifiche.
Il comma 3 chiarisce che si considerano conformi le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati in base al vecchio DPR 547/55, a condizione che rispettino comunque i requisiti dell'Allegato V.
Per il RSPP il primo lavoro concreto è proprio stabilire, macchina per macchina, su quale binario ci si trova: la domanda «di quando è e con quale documentazione è arrivata?» orienta tutto il resto della verifica.