Il comma 1 dell'articolo 71 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature conformi all'articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tale scopo, da utilizzare conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive. Idoneità e adeguatezza sono due concetti distinti: una scala portatile a norma è idonea, ma non è adeguata per lavorare ogni giorno a cinque metri con entrambe le mani occupate, dove serve una piattaforma.
Il comma 2 elenca i criteri da considerare nella scelta: condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, rischi presenti nell'ambiente, rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse e rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Un carrello elevatore diesel è adatto a un piazzale aperto ma diventa una sorgente di inquinamento inaccettabile in un magazzino chiuso con scarsa ventilazione; un avvitatore pneumatico tradizionale può essere superato da uno con limitazione della coppia di reazione.
Il comma 3 richiede di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui quelle dell'Allegato VI, per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso e impedire che le attrezzature siano usate per operazioni o in condizioni per cui non sono adatte.
Nella pratica il RSPP dovrebbe partecipare alla fase di acquisto con una scheda di requisiti di sicurezza allegata all'ordine: correggere dopo l'installazione costa sempre di più.