Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 7/50

Controlli iniziali, periodici e straordinari delle attrezzature

Il comma 8 dell'articolo 71 riguarda le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione e quelle soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. Per le prime è richiesto un controllo iniziale dopo l'installazione e prima della messa in esercizio, e un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto. Per le seconde sono richiesti interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti, alle norme di buona tecnica o, in assenza, ai codici di buona prassi.

Sono previsti anche controlli straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza: riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività. Una gru a bandiera colpita da un muletto o una piattaforma rimasta ferma per l'inverno rientrano esattamente in questa ipotesi.

I controlli devono essere effettuati da persona competente, che il datore di lavoro individua in base a formazione ed esperienza. Il comma 9 stabilisce che i risultati siano riportati per iscritto e che quelli degli ultimi tre anni siano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Se l'attrezzatura viene usata fuori dalla sede, deve essere accompagnata da un documento che attesti l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo: è il caso tipico delle attrezzature portate nei cantieri.