Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 8/50

Uso riservato a lavoratori incaricati e modifiche migliorative

Il comma 7 dell'articolo 71 stabilisce che, quando l'uso di un'attrezzatura richiede conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai suoi rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati, che abbiano ricevuto un'informazione, formazione e addestramento adeguati. Analogamente, riparazioni, trasformazioni o manutenzioni devono essere affidate a lavoratori qualificati in maniera specifica. In azienda l'incarico va formalizzato con un atto scritto che indichi le attrezzature autorizzate, così che il preposto possa verificare in ogni momento chi può usare cosa.

Il comma 5 affronta una domanda pratica ricorrente: posso migliorare la sicurezza di una macchina senza diventarne il fabbricante? La norma stabilisce che le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, a condizione che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Aggiungere un riparo fisso su una trasmissione a cinghia rimasta scoperta, installare un interblocco su uno sportello o sostituire un comando a leva con uno ad azione mantenuta sono interventi tipici di questo tipo. Diverso è aumentare la velocità di una linea, cambiarne la funzione o collegare tra loro più macchine con un sistema di comando comune: lì la questione si sposta sulla modifica sostanziale e sulla figura del fabbricante, che tratteremo più avanti.