L'articolo 72 regola due situazioni frequenti nelle filiere produttive. Il comma 1 riguarda chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro costruite o messe in servizio al di fuori delle direttive di prodotto: costui deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V. È il caso della vendita di una vecchia piegatrice da un'officina che chiude a un'altra che la riutilizza: senza quell'attestazione l'acquirente non ha alcuna garanzia documentale.
Il comma 2 disciplina il noleggio e la concessione in uso senza operatore. Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Deve inoltre acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione del datore di lavoro che riceve l'attrezzatura, che indichi il lavoratore o i lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati e, ove previsto, abilitati.
Nella realtà dei grandi stabilimenti questa disposizione si applica ogni volta che il committente presta un carroponte, un carrello o una piattaforma a un'impresa appaltatrice. Il prestito deve essere formalizzato con un verbale di consegna, l'elenco dei nominativi abilitati e il richiamo ai controlli in corso di validità.