Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 10/50

Articolo 73: informare, formare e addestrare all'uso

L'articolo 73 dedica alle attrezzature un obbligo formativo specifico, che si aggiunge a quello generale degli articoli 36 e 37. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura messa a disposizione i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego e alle situazioni anormali prevedibili.

Il comma 2 aggiunge che i lavoratori devono essere informati anche sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se non le usano direttamente, e sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Il comma 4 richiede un addestramento specifico per gli incaricati di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

Il comma 5 rinvia all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni l'individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, delle modalità di riconoscimento e della durata e dei contenuti della formazione.

L'addestramento non è una lezione frontale: è la prova pratica, sotto la guida di una persona esperta, delle sequenze di avviamento, regolazione, arresto, sblocco di un inceppamento e gestione dell'anomalia. Va documentato con data, durata, attrezzatura, nome dell'addestratore e firma del lavoratore.