Modulo B comune · Blocco 5/12 (16–20 h) · Slide 11/50

Fabbricanti, fornitori e utilizzatori: chi risponde di cosa

Il sistema di responsabilità sulle attrezzature si regge su più anelli. L'articolo 23 del D.Lgs. 81/08 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza. L'articolo 24 estende obblighi analoghi agli installatori e montatori, che devono attenersi alle norme di salute e sicurezza e alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Il fornitore che consegna una macchina priva di requisiti risponde quindi in proprio, sia sul piano penale sia su quello contrattuale.

Sul versante dell'utilizzatore, le violazioni degli obblighi del Capo I del Titolo III sono sanzionate dall'articolo 87, che prevede per il datore di lavoro e il dirigente pene contravvenzionali, alternative tra arresto e ammenda, per l'inosservanza dell'articolo 70 comma 1 e di numerose disposizioni dell'articolo 71. Come per tutte le contravvenzioni del Testo Unico, si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/94.

Il principio che orienta le decisioni dei giudici è la convergenza delle posizioni di garanzia: il fabbricante risponde dei difetti di progettazione, il venditore della consegna di un prodotto non conforme, il datore di lavoro utilizzatore della messa in uso di una macchina con difetti riconoscibili e della mancata manutenzione. Nessuno dei tre può invocare l'altro per liberarsi. Per questo la catena documentale, dall'ordine al verbale di collaudo, va conservata con cura.