La Parte II dell'Allegato V contiene prescrizioni supplementari per specifiche famiglie di attrezzature. Per le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no, si richiede che siano organizzate in modo da ridurre i rischi per i lavoratori trasportati durante lo spostamento, compresi quelli di contatto con ruote o cingoli. Quando esiste il rischio di ribaltamento, occorre limitarlo con una struttura che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, oppure con una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno ai lavoratori trasportati, oppure con altro dispositivo di effetto equivalente. Se esiste il rischio che il lavoratore trasportato resti schiacciato tra la struttura e il suolo, va previsto un sistema di ritenzione, come la cintura sul carrello elevatore.
Per le attrezzature di sollevamento si chiede che siano installate in modo da garantire solidità e stabilità durante l'uso, tenendo conto dei carichi e delle sollecitazioni; che rechino un'indicazione chiaramente visibile del carico nominale e, se del caso, una targa di carico per ogni configurazione; che gli accessori di sollevamento siano marcati in modo da poterne individuare le caratteristiche essenziali per un uso sicuro.
Sono richiesti anche dispositivi che impediscano la caduta o lo spostamento incontrollato del carico, come i ganci con chiusura dell'imbocco, e misure per evitare che il carico urti persone. Su una vecchia gru a bandiera, questi punti sono la base dell'ispezione di adeguamento.