Se l'Allegato V descrive come deve essere fatta un'attrezzatura, l'Allegato VI descrive come deve essere usata. Le disposizioni generali chiedono che le attrezzature siano installate e disposte in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, ad esempio lasciando spazio libero sufficiente tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti, e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
Un principio centrale riguarda gli interventi: le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione devono essere eseguite in condizioni di sicurezza, a macchina ferma, salvo che non sia tecnicamente impossibile. Quando la regolazione richiede movimento, si devono usare modalità che riducano il rischio, come la velocità ridotta, il comando ad azione mantenuta o il comando ad impulsi.
L'Allegato vieta di pulire, oliare o ingrassare a mano organi in moto e di compiere operazioni di riparazione o registrazione su di essi, salvo che siano adottate cautele a garanzia dell'incolumità del lavoratore. Il divieto deve essere reso noto con avvisi chiaramente visibili.
Quando le attrezzature sono usate all'aperto, vanno considerate le condizioni meteorologiche; quando sono soggette a fulmini, vanno protette. Un ultimo principio, spesso trascurato in officina, riguarda la stabilità dei pezzi in lavorazione: un pezzo male bloccato sul trapano a colonna che ruota con la punta è ancora oggi causa di lesioni gravi alle mani.